
Servizi Fiscali
Conservazione digitale a norma: obblighi e scelta del fornitore
La conservazione protegge e custodisce nel tempo archivi di documenti e dati informatici. Il sistema di conservazione, ai sensi dell'art.
Conservazione digitale a norma: cosa la distingue dall'archiviazione
La conservazione protegge e custodisce nel tempo archivi di documenti e dati informatici. Il sistema di conservazione, ai sensi dell'art. 44 del CAD, garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Lo stesso articolo è il riferimento di un processo normato, che subentra dopo l'archiviazione e mira a conservare nel tempo le informazioni tramite sottoscrizione elettronica e marca temporale, assicurando l'accessibilità dei dati.
L'archiviazione elettronica è invece una memorizzazione non normata su personal computer o supporto esterno: non dà validità legale e fiscale ai documenti. La differenza sta nelle garanzie civilistiche. La conservazione tutela l'integrità (nessuna modifica non autorizzata, documento completo e inalterato), l'autenticità (nessuna alterazione, corrispondenza a ciò che dichiara di essere), la leggibilità (fruibilità delle informazioni per l'intero ciclo di gestione) e il valore probatorio: documenti creati, validati e conservati correttamente producono effetti giuridici.
Una definizione operativa utile quando si valuta un fornitore: la conservazione digitale è l'insieme di attività e processi che, con regole, procedure e tecnologie, garantiscono accessibilità, utilizzabilità (leggibilità e intelligibilità), autenticità (identificabilità univoca e integrità) e reperibilità di documenti e fascicoli informatici con i metadati associati nel medio e lungo periodo, in un ambiente tecnologico presumibilmente diverso da quello originario. Firma digitale e marca temporale certificano tecnicamente autenticità e immodificabilità; la materia è inquadrata anche dalla normativa europea, tra cui il regolamento eIDAS.
Archiviazione elettronica vs Conservazione digitale a norma
- Validità legaleArchiviazione: non valida. Conservazione: valida ai fini civilistici e probatori.
- Garanzie offerteArchiviazione: nessuna garanzia. Conservazione: autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità.
- Tecnologie utilizzateArchiviazione: PC o supporti esterni. Conservazione: firma digitale, marca temporale, processi certificati.
- Applicabilità normativaArchiviazione: non regolamentata. Conservazione: obbligatoria per documenti rilevanti e disciplinata dal CAD e eIDAS.
Quando la conservazione digitale è obbligatoria
Le pubbliche amministrazioni devono conservare tutti i documenti formati nella loro azione amministrativa. Per il registro giornaliero di protocollo l'obbligo è più stringente: dall'11 ottobre 2015, in base all'articolo 7, comma 5, delle Regole tecniche per il Protocollo informatico, va inviato in conservazione entro la giornata lavorativa successiva.
Per le imprese la conservazione digitale è obbligatoria per fatture elettroniche e documenti fiscalmente rilevanti e, in generale, per i documenti nativamente informatici con rilevanza civilistica: PEC, contratti, documenti sottoscritti con firma digitale e conferme d'ordine, oltre ai dati che possono finire in un futuro contenzioso o controllo. La conservazione conta ai fini probatori e di opponibilità ai terzi: protegge i contratti firmati digitalmente e, in casi particolari, consente di eliminare l'originale cartaceo.
Le garanzie di un sistema a norma: dal versamento allo scarto
Il servizio di conservazione accoglie il versamento dei documenti e dei metadati associati e li trasforma in pacchetti di versamento controllati e verificati, con contestuale rilascio del rapporto di versamento. Il rapporto di versamento attesta cosa è entrato nel sistema: va richiesto e conservato, perché è la prova del conferimento.
Il processo segue questo ordine: formazione dei pacchetti di archiviazione (PdA); generazione dell'indice dei pacchetti di archiviazione (iPdA); sottoscrizione dell'iPdA con firma digitale e marca temporale; memorizzazione del PdA; registrazione del processo di conservazione; mantenimento della validità con produzione di duplicati informatici o copie informatiche, anche per adeguare il formato.
Alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla normativa, il pacchetto di archiviazione viene scartato dal sistema con informativa al produttore. Se l'archivio, pubblico o privato, ha interesse storico, lo scarto richiede l'autorizzazione preventiva del Ministero per i beni e le attività culturali, rilasciata al produttore secondo il D.lgs. 42/04.
Processo di conservazione digitale a norma
- Formazione dei pacchetti di archiviazione (PdA)Raccolta e strutturazione dei documenti e dei metadati associati.
- Generazione dell'indice dei pacchetti (iPdA)Creazione di un indice univoco per ogni pacchetto.
- Sottoscrizione con firma digitale e marca temporaleGarantisce autenticità e immodificabilità del pacchetto.
- Memorizzazione del PdAArchiviazione sicura e protetta del pacchetto.
- Registrazione del processo di conservazioneDocumentazione completa del flusso per tracciabilità e audit.
- Mantenimento della validitàProduzione di duplicati informatici e aggiornamento formati per leggibilità futura.
- Scarto del pacchettoEffettuato alla scadenza del termine previsto; per archivi storici richiede autorizzazione ministeriale.
Cosa chiede AGID a chi conserva
L'Agenzia per l'Italia Digitale definisce le modalità operative della conservazione: natura e funzione del sistema, modelli organizzativi, ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti, descrizione del processo e profili professionali dei responsabili impiegati. Il quadro è completato dalle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico, emanate a settembre 2020.
Con la Determinazione n. 455/2021 è stato adottato il Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, con l'Allegato A (requisiti generali e requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione per la fornitura) e l'Allegato B (indicazioni per il piano di cessazione del servizio). Con la Determinazione n. 629/2021 è stato approvato il testo modificato del Regolamento per la parte sulla piattaforma con cui presentare la domanda di qualificazione. Il Regolamento è emanato secondo l'articolo 34, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005, integrato e modificato dal Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito con Legge n. 120/2020, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2022, data da cui è abrogata la circolare n. 65/2014.
Le amministrazioni che affidano la conservazione a soggetti non iscritti nella sezione «servizi di conservazione» del Cloud Marketplace devono trasmettere i contratti ad AgID entro trenta giorni dalla stipula, perché l'Agenzia verifichi i requisiti generali e i requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione dell'Allegato A del Regolamento.
Requisiti principali per fornitori di conservazione digitale (AGID)
- Qualificazione obbligatoria
- Iscrizione nella sezione «servizi di conservazione» del Cloud Marketplace AGID.
- Regolamento AGID n. 455/2021
- Definisce requisiti generali, qualità, sicurezza e organizzazione (Allegato A).
- Piano di cessazione del servizio
- Obbligo di indicazioni dettagliate (Allegato B) per uscita ordinata e restituzione dati.
Cronologia delle disposizioni AGID sulla conservazione digitale
- Settembre 2020Pubblicazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico.
- 1° gennaio 2022Entrata in vigore del Regolamento AGID n. 455/2021, abrogando la circolare n. 65/2014.
- D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020Integrazione del D.Lgs. 82/2005, fondamento giuridico del Regolamento AGID.
- Determinazione n. 629/2021Approvazione del testo modificato del Regolamento per la piattaforma di domanda di qualificazione.
Come scegliere il fornitore di conservazione
Il primo controllo è la qualificazione: il fornitore è iscritto nella sezione «servizi di conservazione» del Cloud Marketplace, l'ambito della domanda di qualificazione prevista dal Regolamento AGID? Se non lo è, la pubblica amministrazione che gli affida il servizio deve trasmettere il contratto ad AgID entro trenta giorni dalla stipula; l'Agenzia verifica i requisiti generali, di qualità, sicurezza e organizzazione dell'Allegato A.
Sul piano tecnico e organizzativo, il contratto dovrebbe indicare chi è il responsabile della conservazione e con quale profilo professionale: ruoli, funzioni dei soggetti coinvolti e profili dei responsabili rientrano tra le modalità operative definite da AGID. Va chiesto il manuale di conservazione, che descrive il processo adottato — esistono modelli di manuale adottati dagli enti ai sensi delle Linee guida, come nel caso universitario — e va verificato che il versamento avvenga con rilascio del rapporto di versamento.
Reversibilità e uscita: l'Allegato B del Regolamento contiene le indicazioni per il piano di cessazione del servizio. Prima di firmare occorre vedere come è redatto, cosa prevede per restituire pacchetti di archiviazione e metadati e come assicura la continuità della conservazione. Collegato a questo è il mantenimento della validità: duplicati informatici e copie informatiche, prodotti anche per adeguare il formato, fanno parte del processo e servono a mantenere i documenti leggibili quando il contesto tecnologico cambia.
Da chiedere esplicitamente anche il supporto all'esibizione: il processo di conservazione deve rendere sempre possibile ottemperare all'obbligo di esibizione imposto dal legislatore. Serve quindi sapere con quali tempi e modalità il fornitore estrae documenti e metadati su richiesta dell'autorità o in caso di contenzioso. Sui costi, farsi indicare le singole voci del servizio (versamento, memorizzazione, produzione di duplicati o copie, esibizione, scarto) e ciò che è incluso o escluso.
Checklist operativa prima di affidare il servizio
Documenti e periodi: quali tipologie vanno conferite (fatture elettroniche e documenti fiscalmente rilevanti, PEC, contratti e documenti sottoscritti con firma digitale, conferme d'ordine e, per le pubbliche amministrazioni, registro giornaliero di protocollo) e per quali termini di conservazione. Allo scadere dei termini si procede allo scarto; per gli archivi di interesse storico serve l'autorizzazione ministeriale.
Ruoli e processo: chi è il responsabile della conservazione e chi ricopre gli altri ruoli previsti; come è organizzato il versamento e chi rilascia il rapporto di versamento; dove è descritto il processo nel manuale di conservazione; come sono gestite firma digitale e marca temporale sui pacchetti di archiviazione.
Leggibilità futura ed esibizione: con quale periodicità si producono duplicati informatici o copie informatiche e come si adegua il formato; come vengono garantite reperibilità e intelligibilità dei documenti nel medio e lungo periodo; come si risponde a una richiesta di esibizione in caso di controllo o contenzioso.
Rapporto contrattuale: il fornitore è iscritto nella sezione «servizi di conservazione» del Cloud Marketplace; se non lo è, chi provvede a trasmettere il contratto ad AgID entro trenta giorni dalla stipula; cosa prevede il piano di cessazione del servizio ex Allegato B; quali voci di costo compongono il servizio e in quali condizioni si esce dal contratto restituendo archivi e metadati.
Checklist operativa prima di affidare il servizio di conservazione digitale
- Documenti e periodi da conservareFatture elettroniche, documenti fiscalmente rilevanti, PEC, contratti con firma digitale, conferme d'ordine; per le PA: registro giornaliero di protocollo. Scadenza prevista dalla normativa.
- Responsabile della conservazioneVerificare il profilo professionale del responsabile e i ruoli definiti nel processo.
- Rilascio del rapporto di versamentoDeve essere prodotto al momento del versamento dei documenti e conservato come prova del conferimento.
- Produzione di duplicati informaticiPeriodicità e modalità di aggiornamento del formato per garantire leggibilità futura.
- Piano di cessazione del servizioVerificare che sia conforme all'Allegato B del Regolamento AGID n. 455/2021.
- Supporto all'esibizioneTempistiche e modalità di estrazione di documenti e metadati su richiesta dell'autorità o in caso di contenzioso.
- Costi del servizioVoci chiare: versamento, memorizzazione, produzione di copie, esibizione, scarto. Cosa è incluso/escluso.


